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Hypothec - diritto romano -

Hypothec , nel diritto romano, un tipo di garanzia per un debito di cui il creditore non aveva né proprietà né possesso. Si verificava nei casi in cui un affittuario necessitava dell'uso delle cose che aveva promesso come garanzia per il suo continuo pagamento dell'affitto, di solito strumenti o attrezzature necessarie per lavorare la terra che stava affittando. Il possesso poteva essere preso dal creditore solo quando il debito, o, in questo caso, l'affitto, non fosse stato pagato.

I moderni hypothec si trovano in paesi di diritto civile come Francia e Germania. Sono simili nel concetto a un mutuo, tranne per il fatto che non concedono titolo o possesso al creditore. Sebbene in passato si applicassero esclusivamente agli immobili, ora possono applicarsi in alcuni casi ai mobili. Le ipotesi implicano diritti reali ma non includono la proprietà. Il creditore può, in ultima istanza, sequestrare il bene, indipendentemente da chi lo detenga; inoltre, può vendere su autorizzazione del tribunale. Questi diritti diventano operativi in ​​caso di mancato pagamento del debito.

In Francia ci sono tre tipi di hypothec: contrattuale, giudiziario e legale. Le ipotesi contrattuali sono quelle fatte tra individui e devono essere autenticate davanti ai testimoni. È necessario indicare l'importo da garantire nel documento. Le ipoteche giudiziarie sono istituite dal tribunale contro tutti i beni, presenti e futuri, di un debitore. Gli hypothec legali sono diritti concessi alle donne sposate sulla proprietà dei loro mariti, e ai bambini e alle persone incapaci sulla proprietà dei loro tutori. Questo per proteggerli da qualsiasi cattiva gestione da parte del marito o del tutore della loro proprietà o comune.

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